O.C.C. – Bologna
O.C.C. Bologna
P.zza De' Calderini n. 2
40124 Bologna (BO)
Tel. 051/232935 Fax 051/230136
[email protected]
[email protected]
Per qualunque richiesta di assistenza, si prega di contattare la Segreteria dell'OCC a mezzo mail/pec ovvero tramite la piattaforma “Fallcoweb”, indicando un recapito telefonico.
Il Ministero della Giustizia, in data 24 ottobre 2015, ha disposto l'iscrizione dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, al numero progressivo 2, nella sezione A del Registro ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202.
Il Referente dell'Organismo, ai sensi dell'art. 4 lett. b) del D.M. 202/14, è il Dott. Adolfo Barbieri.
La Segreteria dell'OCC resterà chiusa dall'1 al 31 agosto 2026. Tenuto conto del citato periodo di chiusura feriale, le domande di accesso alle procedure di sovraindebitamento, con la relativa corresponsione del diritto deposito iniziale, potranno essere inviate sino al 10/07/2026. Le domande che dovessero pervenire successivamente a tale data potranno essere istruite solamente alla riapertura dello sportello. Inoltre, per ragioni amministrative, si invitano gli utenti a non effettuare alcuna tipologia di pagamento (diritto deposito/acconto pratica/saldo pratica/pagamenti rateali) dall'1 al 31 agosto 2026.
MODULO DI PRESENTAZIONE ISTANZA OCC
DAL 1° LUGLIO 2026, IL DEPOSITO DOVRA' ESSERE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA, ATTRAVERSO LE MODALITA' DI SEGUITO INDICATE.
DEPOSITO TELEMATICO DOMANDE
Per la domanda di accesso ad una procedura di sovraindebitamento, utilizzare il seguente link
https://fallcoweb.it/occ_debitore/main.php?ente_id=238
Per le istruzioni operative cliccare QUI.
CONTRIBUTO INIZIALE
Si informa che all'atto del deposito della domanda di accesso ad una procedura di sovraindebitamento deve essere effettuato il pagamento del contributo iniziale pari a Euro 250,00 + IVA (= Euro 305,00), non ripetibile, a favore di “Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna”, la cui contabile deve essere allegata alla domanda.
Il pagamento deve essere effettuato, contestualmente alla trasmissione della presente istanza, unicamente tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Conto corrente intestato a “Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna”
IBAN IT50N0306902478100000065486 – Intesa San Paolo S.p.A., Filiale di Bologna, Via Farini n. 22
con causale: “Nome e cognome, Codice Fiscale, Indirizzo e Diritto Deposito” in caso di persona fisica;
“Ragione sociale, Sede Legale, Diritto Deposito, P.IVA, Codice Fiscale, Codice SDI o PEC per fatturazione” in caso di persona giuridica.
Per ragioni amministrative, in caso di pagamento anticipato rispetto alla trasmissione dell'istanza, si prega di far pervenire all'indirizzo PEC [email protected] i dati del ricorrente unitamente alla contabile del bonifico non appena disposto, al fine di rispettare la normativa, prassi e regole tecniche previste dalla fatturazione elettronica.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA TELEMATICA
1. Copia del documento d'identità in corso di validità e del Codice Fiscale (in caso di procedura familiare ex art. 66 C.C.I.I. è necessario allegare la documentazione relativa a ciascuna persona fisica componente il nucleo);
2. Certificato di residenza aggiornato e composizione del nucleo familiare;
3. Copia ricevuta bonifico di €uro 305,00 (IVA inclusa), corrisposti a titolo di acconto iniziale;
4. Relazione sintetica, ma circostanziata, su cause e circostanze che hanno condotto all'indebitamento datata e firmata;
5. Prospetto delle attività e passività del debitore [Allegato A];
6. Visura protesti del consumatore/debitore persona fisica/debitore persona giuridica (in caso di procedura familiare ex art. 66 C.C.I.I. è necessario allegare la documentazione relativa a ciascuna persona fisica componente il nucleo);
7. [solo in caso di debitore persona giuridica]: visura camerale aggiornata e documentazione comprovante la mancata assoggettabilità a procedure concorsuali diverse da quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento (nel caso di società cancellata dal Registro delle Imprese da oltre un anno è sufficiente la visura camerale, altrimenti è necessario il deposito della documentazione contabile/fiscale attestante i requisiti propri dell'”impresa minore ”).
Occorre altresì indicare all'interno della sezione “Descrizione della propria situazione lavorativa, familiare e dei motivi del sovraindebitamento ed eventuale proposta di gestione” la tipologia di procedura individuata, da scegliere tra le seguenti:
- RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE (art. 67 ss. CCII)
(le obbligazioni assunte hanno origine esclusivamente dal consumo privato. Il piano di ristrutturazione dei debiti, recante in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi, deve fondarsi su una proposta con contenuto libero che può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.)
- CONCORDATO MINORE (art. 74 ss. CCII)
(le obbligazioni assunte hanno origine da attività agricola, professionale, d'impresa non assoggettabile a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Si precisa che la Proposta di Concordato minore che, necessariamente deve indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi, ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma. La proposta deve consentire il proseguimento dell'attività imprenditoriale o professionale ovvero, in caso contrario, deve prevedere l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori).
o CONCORDATO MINORE ex art.74, comma 1 D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche
“I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale.”
o CONCORDATO MINORE ex art.74 comma 2 D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche
“Nei casi in cui non ci sia prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.”
- LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO (art. 268 ss. CCII)
(le obbligazioni assunte hanno origine da consumo privato o da altra attività agricola, professionale, d'impresa non assoggettabile a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
* Si precisa che la Procedura di Liquidazione controllata interessa l'intero patrimonio dell'istante, ad esclusione di quanto disposto dall'art. 268 comma 4 CCII.
- ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE (art. 283 CCII)
(riservata alla sola persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10% (diecipercento)”.
Modulistica
Le richieste devono essere trasmesse a mezzo e-mail o a mezzo pec